La Commissione Europea chiede agli stakeholder specifici “input” per la redazione di linee guida “tecniche” volte all’implementazione della direttiva 2018/1808/EU (“AVMS”)

La Commissione Europea chiede agli stakeholder specifici “input” per la redazione di linee guida “tecniche” volte all’implementazione della direttiva 2018/1808/EU (“AVMS”)

Avv. Alessandro La Rosa

Il 14 novembre 2018 è stata approvata la direttiva “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

Il considerando 5 della direttiva AVMS stabilisce che “sebbene l'obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore”.

L’articolo 1 del corpo normativo sovranazionale definisce il servizio di piattaforma per la condivisione di video come un servizio “quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico”.

La stessa direttiva AVMS attribuisce alla Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, il compito di pubblicare orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video”. Tali orientamenti, stabilisce il legislatore europeo, dovrebbero essere redatti “nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione”.

A tali fini la Commissione ha pubblicato un questionario che fornisce un elenco di “indicatori tecnici” sui quali gli stakeholder sono chiamati a fornire le loro valutazioni al fine di indicare la rispondenza degli stessi alle funzionalità essenziali delle video-sharing-platforms (la consultazione si chiuderà il 13 marzo p.v.).

La Commissione ha identificato tre aree di rilevanza dei detti “indicatori tecnici”.

La prima ha ad oggetto il “Rapporto tra il contenuto audiovisivo e l’attività o le attività economiche principali del servizio” Questo gruppo di indicatori si concentra sulla natura e sul particolare ruolo svolto dai video nel servizio offerto dalla piattaforma. All’interno di tale categoria, vengono identificate alcune caratteristiche “tipiche” dei servizi in questione, tra le quali (i) la natura “stand-alone” dei contenuti audiovisivi: i video dovrebbero essere caricati o condivisi su una piattaforma come elementi “stand-alone”, con l’obiettivo di attrarre gli utenti in virtù del loro intrinseco valore informativo, ludico o educativo; (ii) l’architettura e il layout esterno della piattaforma: la piattaforma dovrebbe essere orientata alla condivisione dei contenuti e consentire agli utenti di caricare, condividere o scaricare video indipendentemente dalla vendita di beni o servizi o dalla pubblicazione di opinioni o opinioni relative a un particolare prodotto o servizio; (iii) funzionalità specifiche del servizio volte a attrarre il pubblico: la piattaforma dovrebbe includere funzionalità volte ad attrarre l’attenzione degli utenti sui video; (iv) il modo in cui il servizio si posiziona sul mercato e il segmento di mercato a cui si rivolge: rileverebbe in sostanza anche il modo con cui il servizio si propone sul mercato nella comunicazione al pubblico.

La seconda ha ad oggetto la “Rilevanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio”.

Questo gruppo di indicatori si concentra sulla quantità dei contenuti audiovisivi inclusi nella piattaforma, da determinarsi sulla base di elementi numerici oggettivamente accertabili. Rileverebbe a questi fini anche l’accertamento del fatto che gli utenti di una piattaforma facciano un uso effettivo dei video disponibili. Un confronto tra l’utilizzo di contenuti audiovisivi e altri tipi di contenuti all'interno della piattaforma dovrebbe dimostrare che i contenuti audiovisivi hanno un particolare “successo” tra gli utenti. Ancora, bisognerebbe tenere conto del pubblico effettivo di utenti “raggiunti”: in altre parole andrebbe esaminata anche la “viralità” dei video.

Infine, la terza area di “indicatori” prende in considerazione gli aspetti economici del servizio. Questo gruppo di indicatori si concentra sulla misura in cui i video sono in grado di generare ricavi sulla base del modello di business della piattaforma. In questa sezione sono incluse sia forme di monetizzazione diretta (tramite ad esempio la vendita di spazi pubblicitari nelle forme del pre, mid o post rolls o la fornitura di servizi pay per view) che indiretta (ad esempio tramite attività di monitoraggio dei comportamenti degli utenti per finalità commerciali o per la condivisione dei dati).

Sembrerebbe che la Commissione abbia ben identificato quanto meno i principali “indicatori tecnici” propri delle video sharing platforms ed è sorprendente la perfetta sintonia di quanto sopra descritto con gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7708/2019 (RTI c Yahoo!) con cui sono stati enunciati gli elementi che caratterizzano alcuni servizi della società dell’informazione (in particolare gli hosting provider) “non passivi”: tali elementi, qualificati “indici di interferenza”, sono stati identificati dalla Suprema Corte nelle “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.

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