La Commissione Europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone

La Commissione Europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone
Avv. Vincenzo Colarocco Il GDPR prevede regole specifiche per consentire trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, estranei all’ambito di applicazione del Regolamento. In particolare, l’art. 45 disciplina l’ipotesi di trasferimento dei dati effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza. Il 23 gennaio 2019 la Commissione europea ha adottato la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, così consentendo la libera circolazione dei dati personali tra le due economie sulla base di solide garanzie di protezione senza la necessità di autorizzazioni specifiche. L’adozione della decisione costituisce l’ultima fase della procedura avviata nel settembre 2018 e fa parte della strategia dell’UE nel settore della protezione e dei flussi internazionali di dati, già annunciata nel gennaio 2017 con la comunicazione della Commissione sullo scambio e la protezione dei dati personali in un mondo globalizzato. Com’è stato sostenuto da Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere: “Questa decisione di adeguatezza crea il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati. I cittadini europei i cui dati personali saranno trasferiti in Giappone beneficeranno di una protezione forte delle informazioni relative alla vita privata. Investire nella tutela della vita privata paga: questo accordo costituirà un modello per futuri partenariati in questo settore fondamentale e contribuirà alla definizione di standard di livello mondiale”. Già prima dell’adozione della decisione, il Giappone aveva cominciato a predisporre, nel proprio ordinamento, un sistema di norme integrative volto a riconoscere un quadro in materia di protezione dei dati analogo a quello adottato dall’Ue. In particolare, nel 2003 sono state promulgate la legge sulla protezione delle informazioni personali (APPI); la legge sulla protezione delle informazioni personali detenute da organi amministrativi (APPIHAO); la legge sulla protezione delle informazioni personali detenute da agenzie amministrative registrate (APPI-IAA). La Commissione, tenendo conto del parere precedentemente espresso dal Comitato europeo per la protezione dei dati, ha ritenuto che il Giappone garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea a operatori economici che gestiscono informazioni personali in Giappone. La legge nazionale giapponese è stata specificamente integrata dalle norme di cui all’allegato I, nonché dalle dichiarazioni, dalle garanzie e dagli impegni ufficiali che figurano nell’allegato II. Al fine di consentire alla Commissione il monitoraggio costatante della corretta applicazione del quadro giuridico su cui si basa la decisione e per verificare se il Giappone continui o meno a garantire un livello adeguato di protezione, tra due anni sarà effettuato un primo riesame congiunto di rivalutazione del quadro normativo. I rappresentanti del Comitato europeo per la protezione dei dati parteciperanno al riesame per quanto riguarda l’accesso ai dati per motivi di contrasto o di sicurezza nazionale. Successivamente, il riesame avrà luogo almeno ogni quattro anni.
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