La class action - o azione di classe - è lo strumento legale che consente ad un gruppo di individui di agire per la tutela di diritti omogenei contro un’impresa, un ente gestore di pubblici servizi o di pubblica autorità. La class action è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2007 a tutela del consumatore ed è stata recentemente oggetto di una completa riforma con la legge n. 31 del 12 aprile del 2019.
La riforma consente di ritenere che l’ambito di applicazione dell’azione di classe sia esteso anche alla materia lavoro con una legittimazione anche in capo ai soggetti esponenziali dei diritti collettivi. Infatti ad oggi la class action può essere promossa da ciascun componente, persona fisica o giuridica, della “classe” o da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti.
Il procedimento della “Class Action”
La disciplina della class action è regolamentata dalle disposizioni dell’art. 840 bis e seguenti del codice di procedura civile che prevede sia una tipica azione di classe aperta ad una adesione di terzi in una fase successiva, sia una azione di tipo inibitorio a fronte di condotte commissive od omissive.
Entrambe le azioni devono essere presentate esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale del luogo della sede o del domicilio della parte convenuta.
La speciale competenza permane anche in caso di controversie di lavoro determinando una asimmetria normativa che ha ingenerato qualche dubbio sulla compatibilità dell’azione con le controversie di lavoro.
L’azione collettiva segue, per quanto non disposto dalla normativa speciale, le forme del procedimento di cognizione ex artt. 702 bis c.p.c. e succ., ma è decisa da un organo collegiale.
Effetti della “Class Action”
La domanda oggetto dell’azione di classe può essere finalizzata ad ottenere due effetti distinti: risarcitorio e/o inibitorio.
È doveroso specificare che vige il divieto di cumulo tra azione inibitoria e quella collettiva. Il Giudice, in caso contrario, deve disporre la separazione delle cause.
La condanna, quindi, può avere ad oggetto il risarcimento del danno per la lesione di diritti omogenei (azione collettiva) o un’azione inibitoria (azione inibitoria collettiva) che ordini la cessazione di determinati atti e/o comportamenti.
Una norma di raccordo di non agevole interpretazione stabilisce inoltre che sono fatte salve eventuali altri procedimenti speciali concorrenti.
La casista attuale
Le potenzialità dell’azione sono da subito emerse e non a caso ad oggi per quanto concerne la materia giuslavoristica risultano essere stati promossi, nonostante il breve arco temporale intercorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina, ben quattro giudizi, tutti aventi ad oggetto un’azione inibitoria collettiva. Di particolare attualità risulta la class action promossa da alcune organizzazioni sindacali a favore dei lavoratori della gig economy contro una nota piattaforma di food delivery, con la quale si richiede l’applicazione generalizzata di condizioni economiche e normative alternative ad un controverso contratto collettivo che regola il rapporto.
Avv. Nicoletta Di Lolli