La Cassazione si pronuncia sulla vertenza riders affermando la piena applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti caratterizzati da “debolezza economica”

La Cassazione si pronuncia sulla vertenza riders affermando la piena applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti caratterizzati da “debolezza economica”

Avv. Francesca Frezza

Quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato.

Alcuni ciclofattorini adivano il Tribunale di Torino al fine di rivendicare la natura subordinata della prestazione lavorativa resa in favore di una azienda di food delivery. I lavoratori richiedevano in via subordinata la richiesta di pagamento di differenze retributive anche sulla base dell’equiparazione normativa prevista dall’art. 2 del d.lgs. 81/15.  Il Tribunale respingeva la domanda con sentenza riformata dalla Corte d’appello torinese che, pur escludendo la sussistenza della subordinazione, riteneva applicabile a tali lavoratori l’estensione normativa dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015.

La Cassazione, adita esclusivamente dalla società, che censurava la riconducibilità della prestazione al tipo affermato dalla Corte distrettuale, con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 ha  respinto il ricorso, riconducendo la normativa applicata dalla Corte di Appello di Torino nell’ambito di una previsione con finalità anti-elusiva della disciplina.

Tale finalità viene perseguita dal legislatore estendendo le regole del lavoro subordinato a rapporti di lavoro riconducibili ad una “zona grigia” di collaborazione continuativa e personale caratterizzati da una ingerenza funzionale del committente.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che, a seguito dell’abrogazione del contratto a progetto, il legislatore, omettendo di introdurre un nuovo tipo di rapporto, ha preso atto dell’esistenza di nuove forme di lavoro “in rapida e costante evoluzione”.

Nell’ambito di tale fluido divenire di rapporti dai connotati incerti, il Legislatore si è, quindi, limitato a valorizzare alcuni indici significativi quali la personalità, la continuità e la etero-organizzazione al fine di ritenere applicabile la disciplina del lavoro subordinato “esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice”.

Tale equiparazione – conclude la Corte – risponde, quindi, ad una scelta del legislatore di tutela un’area caratterizzata da “debolezza economica”  che giustifica una scelta di tutela omogenea.

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