Avv. Francesca Frezza
Nel corso di un giudizio avverso un licenziamento disciplinare intimato da un istituto di credito conclusosi, nella fase sommaria, con una condanna al pagamento di un indennizzo, il Tribunale di Caltanissetta, nella fase di opposizione attivata dal lavoratore che insisteva nella reintegra nel posto di lavoro, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione incidentale dell’istituto in quanto formulata decorso il termine di 30 giorni.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello territoriale.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13025 del 15 maggio 2019, nel riformare la decisione ha ribadito il proprio orientamento per il quale nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale.
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