La Cassazione precisa l’ambito di impugnabilità di una transazione

La Cassazione precisa l’ambito di impugnabilità di una transazione
Avv. Francesca Frezza In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. Un agente di una azienda commerciale impugnava innanzi al Tribunale di Palermo una transazione sottoscritta con la quale aveva rinunciato a spettanze dovutegli, sostenendo l’invalidità dell'accordo transattivo per la mancanza della necessaria bilateralità delle reciproche concessioni, la mancanza di prova della sua iscrizione al sindacato di appartenenza del rappresentante sindacale intervenuto in sede di accordo transattivo, e l'incidenza della violenza morale esercitata dalla società all'atto della sottoscrizione dell'accordo; Il Tribunale respingeva la domanda con sentenza confermata in sede di appello. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9006 del 1° aprile 2019, ritenuto che il giudizio sulla violenza morale atteneva ad una valutazione rimessa al giudice del merito ha respinto  il ricorso evidenziando che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Dall’atto di transazione, si devono evincere le questioni controverse oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. tra le quali rientra anche la rateizzazione di un credito immediatamente esigibile. La Cassazione ha infine rilevato che per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e le reciproche concessioni senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum. La Corte ha infine ricordato che il giudice non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale.
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