La Cassazione affronta per la prima volta la nozione di fatto materiale contestato contenuta nel contratto a tutele crescenti

La Cassazione affronta per la prima volta la nozione di fatto materiale contestato contenuta nel contratto a tutele crescenti
Avv. Francesca Frezza Una lavoratrice impugnava innanzi al Tribunale di Genova un licenziamento disciplinare intimatole da una azienda commerciale a fronte di un allontanamento dal posto di lavoro ingiustificato richiedendo la reintegra nel posto di lavoro. La sentenza condannava la società al pagamento di un indennizzo nella misura di 4 mensilità con decisione confermata anche in sede di appello. La Corte di Cassazione adita dal lavoratore, con sentenza dell’8 maggio 2019 n. 12174, annullava la decisione in quanto il fatto contestato, rappresentato dal temporaneo allontanamento, pur essendosi verificato materialmente era, per le modalità con le quali si era realizzato, privo di un carattere di antigiuridicità. La Cassazione, nel ricordare il dibattito giurisprudenziale e dottrinale intorno alla nozione di fatto contestato intervenuto con riferimento alla disciplina dell’art. 18 stat. lav.,  ha concluso, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata e in continuità con l’orientamento maturato con riferimento al testo dell’art. 18 stat. lav., che il carattere della antigiuridicità deve caratterizzare anche la nozione del fatto materiale contestato che caratterizza il regime di tutela introdotto per i licenziamenti disciplinari dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, La Suprema Corte ha infatti concluso che “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione (..) il medesimo criterio  razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, induce il convincimento, sia pure presenza di un dato normativo parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi,  determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2 dell’art. 3 del d.lgs 23 del 2015”.
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