La Corte Costituzionale con sentenza n. 150 del 16 luglio 2020 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, cd. Jobs Act, limitatamente alle parole « di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio ».
Il caso
Con ordinanze rispettivamente del 18 aprile 2019 e del 9 agosto 2019 il Tribunale di Bari e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui prevede un criterio legato alla sola anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità da corrispondere nelle ipotesi di licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale .
Entrambi i rimettenti prendono le mosse dalla sentenza n. 194 del 2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. N. 23 del 2015, nella parte in cui determinava l'indennità per il licenziamento intimo senza giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo o soggettivo in un «importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
Le censure ricalcano in gran parte le argomentazioni svolte nella citata sentenza circa il carattere rigido dell'indennità, lesivo dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), tutelato dalla Costituzione in tutte le sue forme e.
La Consulta dichiara ammissibili le questioni sollevate affermando il seguente principio.
Il principio
La disciplina del licenziamento affetto da vizi di forma e di procedura, proprio per gli interessi di rilievo costituzionale richiamati, deve essere incardinata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, così da garantire una tutela adeguata . Per tale ragione “ l'anzianità di servizio, svincolata da ogni criterio correttivo, è inidonea a esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore e non presenta nemmeno una ragionevole uguaglianza con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare. Tale disvalore non può esaurirsi nel mero calcolo aritmetico della anzianità di servizio ”.