Inapplicabile i termini di decadenza in caso di rivendicazione del diritto al trasferimento del rapporto di lavoro in capo al cessionario di azienda

Inapplicabile i termini di decadenza in caso di rivendicazione del diritto al trasferimento del rapporto di lavoro in capo al cessionario di azienda
Avv. Francesca Frezza Il Tribunale di Agrigento adito da una lavoratrice che rivendicava dopo due anni il proprio diritto a vedere accertato il trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo ad una azienda subentrata per effetto della cessione del ramo di azienda nel complesso aziendale nel quale era impiegata alle dipendenze di altro imprenditore, respingeva il ricorso sul presupposto che era spirato il termine di decadenza decorrente dalla messa in mora della lavoratrice. La Corte di Appello di Palermo respingeva il gravame sul rilievo che era spirato il termine a decorrere dalla messa in mora comunicata dalla lavoratrice all’azienda cessionaria. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9750 dell’8 aprile 2019, ha annullato la sentenza richiamando il proprio orientamento in forza del quale in caso di cessione di azienda si verifica una successione legale nel rapporto che si realizza in automatico operando, quindi, il termine di decadenza solo nell’ipotesi inversa allorquando venga impugnata la cessione.
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