Inadeguatezza e inappropriatezza dell’investimento

Inadeguatezza e inappropriatezza dell’investimento
Avv. Daniele Franzini La dichiarazione dell’investitore circa la consapevolezza dell'inappropriatezza di un investimento (che riguarda un servizio di natura esecutiva), non vale ad escludere la responsabilità dell’intermediario finanziario, nel caso in cui il giudizio di inadeguatezza dell’operazione (che riguarda un servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) mostri il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, essendo l’appropriatezza un minus rispetto all’adeguatezza. Di contro, in caso di assolvimento dell'obbligo di informazione riguardo all'adeguatezza di una operazione, può ritenersi assolto anche quello relativo all'appropriatezza. Nel caso di specie è stato ritenuto che l’omissione di informazioni sufficienti riguardo all’operazione di investimento, abbia costituito un inadempimento grave e tale da legittimare la risoluzione, in quanto, in assenza di elementi contrari, il Giudice ha ritenuto che la violazione di questo obbligo da parte della banca non ha permesso al cliente di operare una scelta informata e quindi di evitare l'investimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 476, pubblicata il 10.5.2019.  
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