Impugnare la deliberazione che approva il bilancio dopo che sia stato approvato il successivo: il punto della Cassazione

Impugnare la deliberazione che approva il bilancio dopo che sia stato approvato il successivo: il punto della Cassazione
È possibile impugnare la deliberazione che approva il bilancio quando il bilancio dell’esercizio successivo sia stato già approvato? Nel rispondere al quesito, la Corte di Cassazione – con la recente sentenza del 18 aprile scorso (sentenza n. 10521/2024) evidenzia alcuni profili di sicuro interesse, nel perimetro dell’articolo 2434 bis del codice civile.

Il caso

La recente pronuncia della Suprema Corte si pone all’esito di un giudizio sorto originariamente per riassunzione avanti al Tribunale di Roma – dopo la relativa sentenza di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria – e successivamente giunto avanti alla Corte di Appello di Roma. 

Il giudizio era, infatti, stato inizialmente riassunto avanti al Tribunale capitolino da alcuni soci di minoranza di una ASL – società a responsabilità limitata – per fare dichiarare la nullità, invalidità o l’annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria che aveva approvato il bilancio sociale al 31 dicembre 2002. Ciò in virtù della nullità del detto bilancio “per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale”. Peraltro, nell’instaurare la causa avanti al tribunale romano i soci avevano indicato nuove doglianze rispetto a quelle sollevate avanti al Tribunale di Reggio Calabria, nello specifico l’omessa annotazione di crediti verso la ASL; circostanza che – tanto dal giudice di prime cure che dal giudice dell’Appello – era stata considerata tale da determinare il rigetto dell’impugnazione, prima, e del gravame, poi.

L’art. 2434 bis cc secondo l’intendimento della Corte di Appello

In particolare, la Corte di Appello aveva escluso che la domanda di nullità – che aveva come causa petendi l’omessa annotazione dei crediti – facesse parte dell’originario giudizio proposto avanti al tribunale calabrese ed inoltre aveva negato che detto profilo di nullità potesse essere rilevato d’ufficio: ciò poiché l’atto nel quale la questione era stata posta per la prima volta (ossia l’atto di citazione in riassunzione) era successivo alla avvenuta approvazione del bilancio dell’anno seguente. Secondo la Corte, detta circostanza era, infatti, tale da fare incorrere i soci nel termine decadenziale di approvazione del bilancio di esercizio. In altre parole, poiché l’art. 2434 bis c.c. dispone al primo comma che le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 – ossia, dunque, per quel che interessa, la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 2379 – “non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, i soci erano incorsi in detto termine di decadenza e pertanto era loro preclusa l’azione di nullità.

Avverso la decisione di rigetto della Corte romana, i soci di minoranza proponevano, dunque,ricorso in Cassazione, affidato a cinque motivi. In particolare, con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti denunciavano tra gli altri, la violazione degli artt. 1421 e 2379 cc per avere la sentenza d’appello – da un lato – “ignorato che l’azione di nullità introduce una domanda a tutela di un diritto cd. autodeterminato” e di conseguenza per avere erroneamente ritenuto che l’indicazione del credito occultato era avvenuta solo con l’atto di riassunzione e non prima e – dall’altro – per avere affermato che il rilievo d’ufficio della causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative è soggetto al termine decadenziale riportato nell’art. 2434 bis c.c. “anche laddove l’impugnazione del bilancio illegittimo sia stata effettuata prima dell’approvazione” del bilancio successivo. In altri termini, ciò che secondo la Corte d’Appello impediva di rilevare in via officiosa la eventuale nullità era proprio il fatto che il bilancio successivo fosse già stato approvato e la relativa deliberazione non impugnata.

La decisione della Corte di Cassazione

Alla luce delle argomentazioni delle parti, la questione a cui, dunque, la Corte di Cassazione si è trovata chiamata a rispondere è: quale è il nesso tra la originaria citazione e la riassunzione, ai fini proprio della ammissibilità dell’ulteriore tema di doglianza relativo a quello stesso bilancio?

Come rileva la Suprema Corte, l’impugnativa della delibera assembleare avanti al Tribunale di Reggio Calabria era stata avviata prima dell’approvazione del bilancio successivo. Ebbene, in una situazione del genere – nella quale all’originaria impugnativa segue una citazione in riassunzione –la domanda di nullità non è preclusa in senso assoluto. Ciò, ancorché tale domanda si fondi “su una fattispecie invalidante ulteriore e diversa da quella invocata con l’atto di citazione”.

Infatti, sebbene il giudizio in riassunzione fosse fondato su un ulteriore vizio di contenutooriginariamente non dedotto, il giudizio rimaneva sempre lo stesso – ossia, quello relativo all’impugnativa del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 – e pertanto il vizio ulteriormente dedotto non poteva considerarsi precluso ai sensi dell’art. 2434 bis c.c. Infatti, secondo la Corte di Cassazione tale articolo va inteso nel senso che “la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di esercizio in sé e per sé considerato, dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”, ma non invece nel senso che “debba risentirne l’azione di impugnativa già introdotta”, qualunque sia il motivo invalidante.

Il principio della Corte

Dei cinque motivi proposti, la Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo, cassando, dunque, con rinvio la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame, ispirato al seguente principio: con riferimento all’impugnativa di bilancio, a seguito di riassunzioneper declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda fondata su un vizio di asserita nullità (non inizialmente dedotto) non è preclusa dal termine decadenziale di cui all’art. 2343 bis c.c.. Infatti, il fatto che le deliberazioni di approvazioni del bilancio non possano essere impugnate (ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.) dopo l’approvazione del bilancio successivo va inteso solo nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l’azione di impugnativa in sé e per sé intesa, senza tuttavia che ne debba risentire l’azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; “difatti il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, ma non prima”.

Avv. Francesca Folla

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