Impiego di impianti audiovisivi e poteri del datore di lavoro

Impiego di impianti audiovisivi e poteri del datore di lavoro
L’art. 4 dello statuto dei lavoratori limita l’impiego di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche solo la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Nella sua nuova formulazione la norma in esame consente, infatti, l’installazione di impianti audiovisivi, per esigenze tecniche legate all’attività produttiva a due condizioni: l’accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Eccezione ai limiti su indicati è fatta per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze che costituisce la novità di maggior rilievo che è stata introdotta con il Jobs Act. La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a più riprese a pronunciarsi sull’ammissibilità o meno di materiale avente valenza probatoria ricavato dagli strumenti di lavoro, che può essere utilizzato dal datore di lavoro al fine di esplicare il suo diritto di difesa.

La giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione dell’art. 4 stat. lav. ante e post Jobs Act

La Corte di Cassazione con sentenza n. 31071 del 2 novembre 2021 ha ritenuto che il nuovo testo dell’art. 4 dello statuto consente di utilizzare anche per fini disciplinari le riprese di un impianto di video sorveglianza.

Il caso vedeva coinvolto un lavoratore impiegato presso un punto ristoro in una area di servizio autostradale che veniva licenziato per avere sottratto alcuni prodotti a seguito di un controllo effettuato con le telecamere installate nel punto vendita. Il Tribunale di Trani respingeva il ricorso del lavoratore con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari che riteneva legittime le video registrazioni ottenute in quanto autorizzate dall’Ispettorato del lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore che lamentava la mancata valutazione del limite contenuto nel verbale di autorizzazione dell’Ispettorato che non consentiva l’utilizzo delle telecamere per finalità disciplinari.

La Suprema ha ritenuto che il nuovo testo dell’art. 4 dello statuto consenta di utilizzare anche per fini disciplinari le riprese di un impianto di video sorveglianza superando il limite apposto dalla originaria autorizzazione.

Caso opposto è quello reso con la sentenza n. 32760 del 9 novembre 2021 ove la Corte riconosce che dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite gli strumenti di lavoro possono essere utilizzati, diversamente dal passato, anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti disciplinari e di altra natura connessi.

La Cassazione ha però respinto il ricorso in quanto ha rilevato che i fatti accertati mediante il sistema informatico sono stati ritenuti dalla sentenza gravata sostanzialmente utilizzati per contestare al lavoratore la violazione dell'obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali e, conseguentemente, per una finalità all’epoca vietata.

La linea di demarcazione tra ante e post Jobs Act non risulta essere così netta per la Corte di Cassazione.

Con la sentenza del 12 novembre 2021 n. 33809 gli ermellini hanno infatti ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che al fine di esercitare il suo diritto di difesa produceva in giudizio le conversazioni skype, acquisite dal pc restituito riformattato dal dipendente.

La Corte di Cassazione, premesso che il direttore commerciale nel resettare il pc., aveva commesso il reato previsto dall’art. 635 bis c.p.c., ha rilevato che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita per esercitare il proprio diritto di difesa anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità di acquisizione, dovendosi tuttavia effettuare un bilanciamento dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza.

In tale bilanciamento, nell’assetto normativo precedente la novella dell’art. 4 dello statuto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il diritto di difesa, esercitato dall’azienda a tutela del patrimonio, dopo la cessazione del rapporto, in un momento successivo alla attuazione del comportamento illecito, in funzione risarcitoria  consentiva di effettuare le attività di acquisizione della corrispondenza su un bene aziendale riconsegnato senza per ciò violare il diritto alla inviolabilità della corrispondenza

È evidente come l’interpretazione dell’art. 4 Stat. lav. non sia uniforme.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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