Immobili vincolati: l’agevolazione fiscale si applica anche qualora l’interesse riguardi una sola porzione

Immobili vincolati: l’agevolazione fiscale si applica anche qualora l’interesse riguardi una sola porzione
Una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, n.6336 dell’8.3.2024), pronunciatasi in materia di immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art.3 della L. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati”.

La fattispecie concreta

Il caso nasce dall’impugnazione, da parte di una società per azioni - avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, prima, ed in secondo grado avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che confermava il rigetto del primo grado- degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la maggiore ICI, richiesta dal Comune di Milano, per alcune unità immobiliari site all’interno di un palazzo sottoposto a vincolo storico-artistico.

L’iter argomentativo della CA

In appello veniva sostenuto che “il decreto di vincolo rilasciato dal Ministero si riferisce chiaramente alla facciata omissis ed ha per oggetto solo l’esterno e non la restante parte dell’edificio”. Pertanto, prosegue il Giudice di secondo grado, non è estensibile all’intero fabbricato l’agevolazione utilizzata dalla parte per calcolare l’importo dovuto, “trattandosi di una norma fiscale di agevolazione e, quindi, di un’eccezione alla regola generale di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quelle tassativamente previste”.

L’iter argomentativo della Suprema Corte

Ricorsa in Cassazione, la contribuente deduce che, da un lato, il regime agevolato si applica anche laddove l’interesse storico-artistico riguardi solo una porzione dell’ immobile in quanto, “anche in tale ipotesi, la proprietà è limitata da una serie di vincoli ed oneri idonei diminuirne l’utilità economica” e, dall’altro, nel caso de quo, è stato ritenuto, erroneamente, “che il vincolo riguardi la sola facciata e non l’intero edificio, come si desume dal contenuto del decreto ministeriale che definisce il palazzo interessante e parla di facciate al plurale”.

Conclusioni

Tale motivo viene ritenuto fondato dalla Cassazione posto che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’agevolazione (di cui all’art. 2, co.5, del DL n.16 del 1993, convertito in L. n.75 del 1993) per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1089 del 1939- si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in questa ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione, avendo come obiettivo quello di venire incontro “alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati”.

Avv. Paola Cattorini

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