Illegittimo il licenziamento per attività prestata in malattia che non pregiudica la guarigione

Illegittimo il licenziamento per attività prestata in malattia che non pregiudica la guarigione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017 ha dichiarato illegittimo un licenziamento irrogato ad una lavoratore che durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia aveva svolto attività lavorativa presso l’esercizio commerciale del figlio. La Suprema Corte nella summenzionata sentenza ha ribadito il consolidato principio sulla base del quale lo svolgimento di un'altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio (v. ex plurimis Cassazione n. 17625/2014 e n. 24812/2016). Secondo la Cassazione, la corte territoriale ha vagliato adeguatamente le attività svolte dal lavoratore risultanti dagli atti di causa (fotografie effettuate dall’agenzia investigativa) e dalle risultanze istruttorie, escludendo, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sul rilievo disciplinare dello svolgimento dell’attività lavorativa durante la malattia,  che potessero integrare la giusta causa di licenziamento. Le attività svolte, infatti, potevano essere astrattamente riconducibili a una prestazione lavorativa, tuttavia non erano idonee a pregiudicare la guarigione del lavoratore, né tanto meno ad avvalorare l'ipotesi di inesistenza della malattia.
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