Illegittimità costituzionale della seconda proroga delle procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa

Illegittimità costituzionale della seconda proroga delle procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 14 del DL 31 dicembre 2020 n. 183 con il quale veniva prorogata per la seconda volta (dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021) la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza 22.6.2021 n. 128.
Il caso sottoposto all'esame della Corte

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità sottopostale dai Giudici dei Tribunali di Rovigo e Barcellona Pozzo di Gotto con riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 commi 1 e 2 avendo ritenuto che la sospensione delle procedura esecutiva cosiddetta “prima casa” sia da ritenersi misura del tutto eccezionale da adottarsi solo nel caso di circostanze gravissime e per periodi di tempo limitati, e come tale costituzionalmente illegittima.

La Corte, abbracciando l'interpretazione dei Tribunali locali, ha precisato, che, in effetti, non risulta più, ad oggi, proporzionata la compressione dei diritti del creditore a favore del debitore anche in considerazione del fatto che tutti gli altri termini processuali non risultano più sospesi. Nel confermare che il diritto all'abitazione ha natura di “diritto sociale”, ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi.

La prima proroga, spiega la Corte, era stata adottata per venire incontro alle esigenze dei cittadini già colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ma, ad ora, a fronte di un progressivo affinamento degli altri termini processuali, l'ulteriore sospensione di sei mesi non ha alcuna giustificazione ed ha dichiarato la seconda proroga (gennaio – giugno 2021) costituzionalmente illegittima.

 

Avv. Michela Cinaglia

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