Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Danno in re ipsa

Illegittima  segnalazione alla Centrale Rischi. Danno in re ipsa
Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non specificamente provarlo, posto che “un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali”.

Lo ha stabilito, con ordinanza depositata in data 26.6.2019, il Tribunale di Torino, secondo cui il periculum in mora sussiste anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione (nel caso di specie anno 2012) e il ricorso cautelare (2019). Afferma, al riguardo, il Giudice Torinese che la distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del periculum posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell’immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010).

Avv. Daniele Franzini

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