L'11 marzo scorso, la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma è intervenuta nuovamente sul tema della pubblicazione di fotografie su pagine Facebook senza la previa autorizzazione rilasciata dall'autore.
Il caso riguarda la pubblicazione non autorizzata, effettuata su una pagina Facebook, di una fotografia raffigurante il centro storico di Frosinone in notturna.
Con sentenza n. 4361 dell'11 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la fotografia oggetto di contestazione non avesse carattere creativo poiché, se anche in presenza di una innegabile cura nell'inquadratura del centro storico di Frosinone, “si ritiene che da detti elementi non possono trarsi quei caratteri di originalità e creatività tali da farli ritenere prevalenti sull'aspetto tecnico utilizzato per realizzare la fotografia medesima”.
Nel confermare la sussistenza di un illecito, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato la differenza tra “ opere fotografiche ” e “ fotografie semplici ”, riconoscendo solo nelle prime l' atto creativo che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che “ la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limita a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali ”.
L'art. 88 LDA prevede che spetti al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia: quindi, la pubblicazione non autorizzata dell'immagine su un social network lede i diritti di utilizzazione economica dell'autore.
Il fatto di poter rintracciare una fotografia online senza l'indicazione dell'autore, non consente agli utenti di porre in essere libere utilizzazioni : “ la circostanza che la società convenuta abbia tratto la foto su una pagina Facebook […] che non ha registrato l ' indicazione del sito dell'autore (a seguito di probabile taglio della parte inferiore della foto) non esclude la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet che non mettere che le foto ivi pubblicate non siano oggetto di diritti autoriali, doveva effettuare adeguati accertamenti al riguardo”.
La Corte romana ha sostenuto che anche l'autore di fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, di un diritto alla paternità. Il diritto alla paternità consiste non soltanto “in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera”.
Il Tribunale ha quindi condannato l'illecito e, con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal fotografo, ha ritenuto il fatto che la fotografia non potesse essere equipaggiata ad una mera panoramica dei centri storici in considerazione del particolare lavoro effettuato, oltre a tenere in considerazione il tempo di utilizzo e permanenza online dell'opera.
Avv. Priscilla Casoni