Il Tribunale di Milano sulla liceità della riproduzione di parti di un'opera letteraria su applicazione mobile

Il Tribunale di Milano sulla liceità della riproduzione di parti di un'opera letteraria su applicazione mobile
Il 2 marzo scorso, la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano è intervenuta sul tema della violazione dei diritti di esclusiva di un'opera letteraria per la riproduzione di parti di essa all'interno di un'applicazione mobile.
I fatti

Il caso riguarda una società editrice che aveva stipulato un contratto di edizione, con durata decennale, avente ad oggetto la cessione dei diritti di sfruttamento economico e la pubblicazione dell'opera letteraria denominata “Fidanzata Psicopatica”.

La stessa autrice, dopo aver stipulato detto accordo, creava un'applicazione mobile dove pubblicava intere pagine della propria opera, sfruttandola così per ottenere iscrizioni all'applicazione contenente peraltro inserzioni pubblicitarie.

La riproduzione di alcune pagine dell'opera letteraria non può trovare forma alcuna di elaborazione della stessa, risolvendosi contrastando nella sola riproduzione di alcune frasi dell'opera originale: tale iniziativa non è opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente modificata .

La liceità di tale forma limitata di riproduzione, come si legge nella sentenza del Tribunale milanese, deve essere valutata in relazione agli obblighi specificatamente assunti dall'autore sulla base del contratto di edizione . Nel caso di specie, l'art. 5 del contratto stabiliva che per il periodo decennale di durata dell'accordo, l'autrice si impegnava a non sfruttare in altro modo l'opera letteraria e, dunque, a non effettuare o consentire che venissero fatte elaborazioni di qualsiasi tipo. Inoltre, l'autrice si impegnava anche " a non pubblicare oa far pubblicare in proprio ... altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza a quella di cui al presente contratto ".

La sola circostanza che tale riproduzione sia stata eseguita all'interno dell'applicazione mobile dell'autrice, con la presenza di inserzioni pubblicitarie da cui dovrebbe desumersi il profilo economico di tale iniziativa, non può essere assunta a dimostrazione del fatto che tale utilizzazione abbia avuto successo l'intento e l'effetto di porsi in concorrenza diretta con l'opera letteraria oggetto del contratto di edizione.

Il Giudice milanese, rigettava quindi le domande proposte dalla società editrice ritenendosi inesistente la violazione dei diritti di esclusiva. L'attività posta in essere dall'autrice, infatti, seppure suscettibile di guadagno economico attraverso l'inserimento di inserzioni pubblicitarie sull'applicazione mobile , non si pone in diretta concorrenza con l'opera letteraria oggetto del contratto di edizione.

 

Avv. Priscilla Casoni

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