Avv. Alessandro La Rosa
L’ormai dilagante problema dei servizi “IPTV” (Internet Protocol Television) illegali ha recentemente impegnato la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, richiesta di (tornare a) pronunciarsi sul tema degli oneri gravanti sugli Internet Service Provider di “mere conduit”, ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003 (di recepimento della Direttiva “E-commerce” n. 2000/31/CE e dei corrispondenti articoli 12 e 15).
Sollecitato dal titolare e dal licenziatario dei diritti – nella fattispecie, trattandosi dei diritti sulla trasmissione dei contenuti audiovisivi relativi alle partite del Campionato di Serie A di calcio, rispettivamente la Lega Nazionale Professionisti Serie A e Sky Italia –, il Tribunale di Milano ha concesso, in esito a più procedimenti d’urgenza ed in riferimento a più servizi “IPTV”, provvedimenti cautelari che, già inaudita altera parte, hanno ordinato agli Internet Service Provider di “mere conduit” convenuti – i principali fornitori di servizi di accesso alla rete – di “adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi:
- l’accesso agli indirizzi IP ed ai nomi a dominio indicati [dalla ricorrente];
- l’accesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP - purché univoco - che consenta l’accesso ai menzionati nomi a dominio;
- l’accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un top level domain diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente provvedimento;
- l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain relativi a tutti gli attuali siti-vetrina e a quelli associati ai main server indicati a condizione che – oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati – il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile come specificato in narrativa” (in questo senso cfr. Trib. Milano, decr. 16 maggio 2019, n. cron. 1073/2019, estensore il Pres. Dott. Marangoni).
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