Il parere dell’Avvocato Generale UE (causa C-516/17): nessuna compressione del diritto di comunicazione al pubblico oltre i casi tassativamente previsti

Il parere dell’Avvocato Generale UE (causa C-516/17): nessuna compressione del diritto di comunicazione al pubblico oltre i casi tassativamente previsti
Avv. Alessandro La Rosa Con parere del 10 gennaio c.a. (qui), l’Avvocato Generale M. Szpunar si è pronunciato (tra l’altro) sulle seguenti questioni pregiudiziali formulate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania): «1)    Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 previste con riferimento [al diritto d’autore] lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale. 2)      In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29). 3)      Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva”. L’Avvocato Generale, ha concluso nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire nel proprio diritto interno la tutela dei diritti esclusivi enunciati agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, atteso che tali diritti possono essere limitati soltanto nel contesto dell’applicazione delle eccezioni e limitazioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale direttiva. Conseguentemente la libertà di espressione, sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non costituisce una limitazione e non giustifica un’eccezione né una lesione dei diritti esclusivi dell’autore di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico della sua opera al di fuori delle limitazioni ed eccezioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29. Infatti, chiarisce l’AG, la libertà di espressione, come tutti i diritti fondamentali, non é assoluta né illimitata, come risulta chiaramente dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che prevedono limitazioni ai diritti fondamentali e le condizioni relative all’applicazione di dette limitazioni. Il diritto d’autore può costituire una di tali legittime limitazioni della libertà di espressione (Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e a. c. Francia) e quest’ultima libertà, in linea di principio, non prevale sul diritto d’autore, fatta eccezione per le limitazioni ed eccezioni previste dal diritto d’autore stesso.
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