Il meccanismo di specific liability in mancanza di autorizzazione e il concetto di best effort: l'articolo 17, paragrafo 4, Direttiva 2019/790

Il meccanismo di specific liability in mancanza di autorizzazione e il concetto di best effort: l'articolo 17, paragrafo 4, Direttiva 2019/790
Il meccanismo specifico di responsabilità di cui all'articolo 17, paragrafo 4, si applica solo in assenza di un’autorizzazione per gli atti di comunicazione al pubblico compiuti dagli online content-sharing service providers in relazione ad atti dei loro utenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.

Tre le condizioni cumulative atte a che tali fornitori di servizi ne siano sollevati:

a) hanno fatto del loro meglio per ottenere un'autorizzazione;

b) hanno fatto del loro meglio, in conformità con gli elevati standard industriali di diligenza professionale, per garantire l'indisponibilità di opere (…) e

c) hanno agito rapidamente, al ricevimento di una notifica da parte dei titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere il contenuto, e hanno fatto del loro meglio per prevenire futuri caricamenti (…).

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il paragrafo successivo, il quale stabilisce che debba considerarsi a latere: (a) il tipo, il pubblico e le dimensioni del servizio e il tipo di opere o altro materiale caricato dagli utenti del servizio; e b) la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci.

Cosa s’intende per “migliori sforzi”?

La nozione, propria del diritto dell’UE, dovrebbe essere recepita dagli Stati membri in conformità con il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e con quanto dettato dall'articolo 17, paragrafo 4 lett. a), b) e c).
Secondo le recenti linee guida pubblicate dalla Commissione Europea, supposto che ogni azione venga valutata caso per caso, al fine di godere della prima condizione dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a) gli OCSSP dovrebbero attuare specifici comportamenti che dimostrino l’impegno proattivo verso i titolari dei diritti che possono essere facilmente identificati e localizzati. In particolare, il contattare proattivamente gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità con la direttiva 2014/26/UE per ottenere un’autorizzazione dovrebbe essere considerato un requisito minimo per tutti i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online.

Auspicabile sarebbe pertanto la realizzazione di registri dei titolari dei diritti da parte degli Stati Membri così da consentire facilmente l’accesso a queste informazioni.

In linea con l'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), i migliori sforzi devono essere compiuti per garantire l’indisponibilità di opere specifiche e altri materiali per i quali i titolari dei diritti hanno fornito ai fornitori di servizi le informazioni pertinenti e necessarie. Nel dialogo con gli stakeholder si è fatto riferimento anche alle tecnologie che permettono di individuare contenuti non autorizzati: quali l’hashing, il watermarking e l’uso di metadati.

Il sistema di “notice and take down” e “notice and stay down”previsto dall’articolo 17 paragrafo 4, lettera c) presuppone da parte dei titolari dei diritti un “avviso sufficientemente motivato” per la rimozione del contenuto (“take down”) ed “informazioni pertinenti e necessarie” da fornire al fine di prevenire futuri caricamenti di opere segnalate (“stay down”).

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Manuela Fogli

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