Il Garante dichiara legittimi i software di riconoscimento facciale

Il Garante dichiara legittimi i software di riconoscimento facciale
Avv. Vincenzo Colarocco Il Garante ha espresso valutazione positiva sull’Istanza di verifica preliminare che Aeroporti di Roma s.p.a. presentò con riguardo alla installazione di un sistema di rilevazione delle immagini dotato di un software che rende possibile il riconoscimento di un individuo mediante un confronto con le immagini rilevate in punti differenti e successivi. Un sistema utilizzato con la principale funzione di monitoraggio delle code, avente funzione di migliorare i servizi al pubblico (come richiesto dall’Airport Council International) e di controllare la densità istantanea dei passeggeri in coda. Il sistema non prevede la memorizzazione delle immagini e dei volti durante la fase dell’entrollement, ma le immagini verrebbero conservate solo per gli istanti strettamente necessari (mediamente 45 minuti) alla loro codifica in tamplate biometerico che non sarebbe più riconducibile a dati personali. “Il template, dunque, estrapolerebbe solamente i "tratti salienti del volto" e, inoltre, non permetterebbe la ricostruzione di quest´ultimo partendo dal codice numerico” si legge nel provvedimento in cui il Garante valuta positivamente il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza: “Al riguardo, vale osservare che il sistema previsto, non è destinato all´identificazione dei passeggeri, ma ad un mero raffronto di volti, con l´obiettivo di individuare lo stesso passeggero che transita in due punti successivi di osservazione al fine di misurare l´afflusso di passeggeri provvedendo al loro conteggio nelle fasi di accodamento in aerostazione. Ciò viene realizzato con modalità tali da minimizzare l´utilizzo dei dati personali, essendo le immagini conservate per gli istanti strettamente necessari alla loro codifica in template biometrico, e senza che sia effettuato alcun incrocio con altri dati identificativi (es. nome e cognome) dei soggetti, con la conseguenza di un trattamento di dati ridotto al minimo.” Resta l’obbligo per la società della informativa resa in via preventiva verso gli interessati , anche se prevista l’adozione di un modello semplificato di informativa minima.
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