Il contratto di apprendistato professionalizzante e i contratti di lavoro con finalità formative

Il contratto di apprendistato professionalizzante e i contratti di lavoro con finalità formative
Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.

Tale tipologia contrattuale si caratterizza per la sua struttura bi–fasica: la prima si contraddistingue per la causa mista del rapporto ossia il lavoratore mette a disposizione le sue energie lavorative a fronte della retribuzione. A questo elemento si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro di formare il lavoratore. La seconda fase, meramente eventuale, è la conversione in un ordinario rapporto di lavoro allo scadere del termine del contratto di apprendistato.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e la durata del periodo formativo viene stabilita dai contratti collettivi di categoria e dagli accordi interconfederali, ma non può comunque essere inferiore ai sei mesi ed eccedere i tre anni di durata.

Il contratto necessita della forma scritta sul quale deve essere indicato, a pena di nullità, il piano formativo individuale e gli standard valutativi. Il datore di lavoro, a tal fine, deve nominare un tutor o referente aziendale.

In mancanza del recesso il rapporto continua a tempo indeterminato e nel corso del rapporto formativo le parti non possono risolvere il rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di apprendistato professionalizzante espone il datore di lavoro a sanzioni carattere economico e può essere, altresì, passibile di azioni giudiziarie per la conversione del rapporto.

In particolare, in assenza del piano formativo il contratto di apprendistato è invalido e si converte in contratto a tempo indeterminato (Tribunale Milano sez. lav., 26 luglio 2018, n. 2146).

Recentemente la Corte di Cassazione, nel confermare il consolidato orientamento, con ordinanza dell’8 giugno 2021 n. 15949 ha affermato: “ va, quindi, ricordato, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sul punto, Cass. n. 16595 del 2020) che in tema di contratto di apprendistato, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”.

Tirocini formativi e stage

I contratti di tirocinio e di stage hanno come finalità quella di alternare lo studio con il lavoro al fine di agevolare le scelte professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati e fragili.

Si contraddistinguono dai contratti di apprendistato professionalizzante in quanto l’attività di tirocinio viene svolta solo in funzione della formazione e viene meno lo scambio prestazione – retribuzione e non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra le parti.

Il tirocinio può essere curriculare, di inserimento e di orientamento.

I primi sono previsti dai piani di studio universitario; i secondi sono finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro di inoccupati o anche di soggetti fragili quali disabili o tossicodipendenti. Infine, il tirocinio di orientamento ha quale finalità quella di mettere in contatto il tirocinante con il mondo del lavoro.

Il titolare dell’azienda e/o ente ospitante è obbligato, in ogni caso, ad osservare le disposizioni in materia di norme sulla sicurezza del lavoro anche nei confronti del tirocinante.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza dell’11 novembre 2021 n. 7093 ha affermato che il tirocinante è equiparato al lavoratore in materia di norme sicurezza sul lavoro e che pertanto sull’azienda grava l’obbligo di formazione in quanto tenuta all’obbligo di osservanza delle disposizioni sul testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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