Il conflitto di interessi nell’operato dell’amministratore di società di capitali e la valutazione ex ante delle operazioni aventi carattere gestorio

Il conflitto di interessi nell’operato dell’amministratore di società di capitali e la valutazione ex ante delle operazioni aventi carattere gestorio
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28718 del 16 dicembre 2020, ha precisato che: " tra i doveri imposti dalla legge cui gli amministratori devono adempiere sussiste altresì l'obbligo per ogni amministratore di dare notizia, agli altri amministratori ed al collegio sindacale, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.Se poi si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale In questi casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".
Il caso in esame

Il soggetto ricorrente aveva, in primo grado, convenuto dinnanzi al Tribunale di Monza il presidente del proprio Consiglio d'Amministrazione nonché amministratore delegato, chiedendone la condanna a fronte di una serie di asseriti inadempimenti ai propri doveri .

In particolare, al convenuto venne contestato il fatto di aver favorito la società facente capo al fratello, finanziandola e accollandosi tutte le spese da essa sostenute, nonché di aver compiuto una serie di operazioni sui beni sociali in danno alla società.

La Corte d'Appello, ribaltando quanto affermato in primo grado, aveva ritenuto che non fosse ascrivibile all'appellante alcun comportamento inadempiente, ritenendo che le condotte poste in essere rientrassero nei suoi poteri gestionali, e non fossero perciò sindacabili. A detta della Corte, infatti, anche laddove le scelte dell'amministratore si dovessero successivamente rivelare inopportune, nessuna responsabilità avrebbe potuto essergli riconosciuta poiché la relativa valutazione sarebbe rientrata nell'ambito della sua discrezionalità imprenditoriale .

Lo svolgimento

La società proponeva quindi ricorso per Cassazione al fine di ottenere la condanna del proprio amministratore per violazione dell'art. 2391 cc e 2392 cc .

In particolare, si voleva ottenere la revisione della decisione nella parte in cui la Corte negava qualsivoglia responsabilità per quanto attiene alle condotte da censurare. A detta della ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe del tutto omesso di valutare se l'amministratore avesse o no agito nel rispetto degli obblighi di diligenza , secondo quanto previsto dall'art. 2391 cc (in materia di interessi degli amministratori), in tal modo disapplicando il dettato di cui all'art. 2392 cc (sulla responsabilità degli amministratori che agiscano senza rispettare i propri doveri di diligenza).

La decisione

La Suprema Corte aveva sostenuto come gli amministratori non potevano “ essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante la sua vita ”, non dovendo essi rispondere per il risultato negativo dell'attività sociale, “ con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali .  (secondo il ben noto principio della regola del giudizio commerciale ). Quanto precede, salvo che esse “ se valutate ex ante dovessero risultare manifestamente avventate e imprudenti.

Analizzando le condotte poste in essere dall'amministratore, la Cassazione aveva censurato la presa di posizione della Corte d'Appello, che non si era posta il problema del palese conflitto di interessi nel quale verteva l'amministratore , ponendo in essere un'operazione del tutto priva di interesse per la società ricorrente , e in palese conflitto di interessi. Infatti, ai sensi dell'art. 2391 cc, è obbligo dell'amministratore “ dare notizia agli altri membri dell'organo amministrativo, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini e portata” .Qualora, poi, si fosse trattato (come era il caso) di amministratore delegato, vi sarebbe stato un vero e proprio obbligo di astensione dal compiere l'operazione, della quale avrebbe dovuto essere investito l'organo collegiale.

Insomma, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto soffermarsi tanto sul fatto che le decisioni prese rientrassero nel potere gestorio dell'amministratore, bensì piuttosto e più correttamente sulla finalità perseguita (vale a dire, favorire il fratello), nonché se vi fossero elementi idonei a comprendere ex ante se l'azione dell'amministratore fosse stata manifestamente avventata e imprudente.

Conclusione

In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, in nessun caso si può valutare il merito di scelte imprenditoriali, a meno che queste risultino ex ante manifestamente avventate ed imprudenti , vagliando a tal fine le informazioni in possesso dell'amministratore, e fermo restando gli obblighi ascritti a conto soggetto ai sensi dell'art. 2391 cc in materia di conflitto di interessi.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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