Con l’ordinanza n. 9054 del 21 marzo scorso la Cassazione ha statuito che, in tema di società per azioni, il conflitto di interessi che influisce sulla validità di un contratto concluso dal singolo amministratore in assenza della preventiva delibera del consiglio deve essere disciplinato ai sensi dell’art. 1394 c.c., ossia secondo i principi del “contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato”, e non invece secondo quelli specifici di diritto societario di cui agli artt. 2373 e 2931 c.c..
Il caso in esame
Prima di trattare il nodo centrale del conflitto di interessi, si ritiene utile per il lettore fare un breve passo indietro e analizzare quanto accaduto nelle more del giudizio.
I giudici di merito avevano, infatti, disposto l’annullamento ex art. 1394 c.c. di due contratti, rispettivamente di consulenza e agenzia pubblicitaria, ravvisando un conflitto di interessi in capo all’amministratore della società committente che li aveva conclusi; tale conflitto si radicava nel fatto che i negozi erano stati stipulati con un’altra società, partecipata dallo stesso amministratore in modo rilevante. La società soccombente in Appello ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando che i giudici di prime cure avessero fondato la loro pronuncia di annullamento applicando la disciplina di cui all’art. 1394 c.c. e non basandosi invece sulle previsioni di cui agli artt. 2373 e 2391 c.c. In particolare, a detta della società ricorrente, non si era considerato, da un lato, che gli atti posti in essere dall’amministratore, di competenza del consiglio di amministrazione, erano stati compiuti dall’amministratore delegato e non da un amministratore unico – quest’ultimo, l’unico aspetto che avrebbe semmai potuto giustificare l’applicazione dell’art. 1394 c.c. – e, dall’altro, che, essendo la società dotata sia di un consiglio di amministrazione che di un collegio sindacale, non poteva dubitarsi che questi organi non fossero ben a conoscenza dell’operato del proprio amministratore delegato, con evidente svuotamento dell’asserito conflitto di interessi.
La disciplina del conflitto di interessi
Ed eccoci quindi al tema cardine, ossia il conflitto di interessi secondo la diversa lettura fornita dall’art. 1394 c.c. e dagli artt. 2373 e 2391 c.c. Il conflitto di interessi di cui all’art. 1394 c.c. rientra, infatti, nella fattispecie dell’esercizio del potere rappresentativo mentre quello di cui agli artt. 2373 e 2391 c.c. si manifesta nel momento dell’esercizio del potere deliberativo. Un occhio attento non mancherà, quindi, di notare che mentre nel primo caso il conflitto si manifesta nel momento in cui il contratto viene stipulato, nel secondo caso il conflitto si manifesta in un momento anteriore alla stipula, ossia, per citare la Corte, nel momento di “esercizio del potere di gestione”, “in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione” (sul presupposto che non vi sia stata idonea disclosure del potenziale conflitto di interessi, delle condizioni applicate, etc.), con le relative conseguenze anche in ordine alla validità del contratto così concluso. In assenza del momento deliberativo si applicherà, infatti, l’art. 1394 c.c., mentre in presenza della previa deliberazione si potrà procedere ad annullare il contratto a valle solo se prima sia stata annullata la deliberazione societaria -ove viziata da una mancata esplicitazione e gestione, al fine di neutralizzarli, dei profili di potenziale conflitto di interessi, s’intende- a monte.
Non ci sono dubbi infine sul tipo di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che si manifesta ai sensi dell’art. 1394 c.c.: si tratta, infatti, di una causa di annullabilità del contratto ogniqualvolta il rappresentante, anziché tutelare gli interessi del rappresentato, persegua interessi propri o di terzi, inconciliabili con gli interessi del rappresentato, il quale addirittura può subire un danno.
La conclusione della Corte
Veniamo, quindi, alle conclusioni della Corte da cui traiamo che i giudici di legittimità hanno ritenuto che i due contratti annullati dai giudici di merito fossero effettivamente stati conclusi in presenza di un conflitto di interessi non avendo peraltro assunto influenza la circostanza che gli atti fossero stati compiuti da un amministratore delegato, potendosi anche in tale caso applicare (sui presupposti più sopra richiamati) l’art. 1394 c.c..
La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, statuendo che, in mancanza di apposita (ed idonea ai fini di neutralizzare il rischio di un danno per la società) delibera del consiglio di amministrazione, laddove un amministratore ponga in essere un atto con il terzo che rientra nella competenza dell’organo gestorio e il negozio sia viziato da un conflitto di interessi, l’effetto del conflitto sulla validità del contratto così posto in essere deve essere regolato sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c..
Avv. Andrea Grasso e Avv. Francesca Folla