I rapporti tra l’esecuzione fondiaria e il fallimento

I rapporti tra l’esecuzione fondiaria e il fallimento
Anche il creditore fondiario soggiace all’art. 52 l. fall. e deve svolgere domanda di ammissione al passivo per vedere riconosciuto il proprio credito nel passivo del fallimento del debitore i cui beni gravati da ipoteca sono stati oggetto di procedura esecutiva immobiliare precedentemente avviata dal creditore stesso”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Presidente Dott. Carlo De Chiara con sentenza n. 12673 del 20 aprile 2022.
Interferenze tra espropriazione fondiaria e fallimento

L’art. 41 T.U.B. attribuisce al creditore fondiario il potere di iniziare e proseguire l’azione esecutiva nei confronti del debitore nonostante la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Tale peculiarità configura un privilegio di carattere meramente processuale che, consentendo l’assegnazione della somma ricavata dalla liquidazione al creditore procedente, non deroga tuttavia alla disciplina in materia di accertamento del passivo ed al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’art. 52 LF.

Nello specifico, in tema di espropriazione immobiliare incardinata da un creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata nell’ambito della procedura esecutiva deve essere eseguita in conformità ai provvedimenti di accertamento del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché grava sul creditore, al fine di ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, l’onere di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento.

In altri termini, per ottenere l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, ovvero di aver depositato l’istanza di ammissione al passivo e di avere ottenuto un provvedimento favorevole.

È pertanto corretto affermare che la necessità di coordinamento tra le due procedure, esecutiva e concorsuale, sorge al fine di evitare che, nell’ambito della procedura esecutiva individuale, il creditore fondiario percepisca somme superiori all’effettivo credito vantato e che l’assegnazione provvisoria in sede esecutiva rifletta in modo fedele quella che sarà disposta, poi, in sede concorsuale.

Conclusioni

Il Legislatore - nel prevedere espressamente che anche il creditore fondiario debba essere ammesso al passivo del fallimento secondo le regole del concorso formale - ha chiarito in modo inequivoco che il privilegio di cui si discute non si traduce in una causa di prelazione finalizzata a consentire all’istituto di credito un realizzo celere del proprio diritto, sottratto alle tempistiche della liquidazione fallimentare.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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