Google Ads e concorrenza sleale: vittoria per Interflora

Google Ads e concorrenza sleale: vittoria per Interflora
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 27 aprile scorso, torna sul tema dell'abuso di keyword e dell'impiego del servizio di sponsorizzazione Google Ads per le ricerche fatte usando il marchio d'azienda come parola chiave.

 

I fatti

La controversia è stata introdotta da Interflora, società titolare per il territorio italiano dell'omonimo marchio registrato che, al fine di promuovere la propria attività professionale e commerciale sul web, ha effettuato molteplici investimenti anche nel servizio Google Ads tramite l'acquisto di parole chiave ( keywords ), al fine di migliorare la propria posizione nell'ordine di visualizzazione delle ricerche effettuate dagli utenti sul motore di ricerca.

In seguito, la ricorrente, effettuando delle verifiche, ha scoperto che, digitando all'interno del motore di ricerca di Google il termine “Interflora” appariva un annuncio pubblicitario, successivo al proprio, che rinviava appunto al sito web della società concorrente.

Consapevole della potenzialità lesiva di tale attività, Interflora diffidava –senza successo- la concorrente ad interrompere immediatamente ogni utilizzo abusivo del proprio marchio, decidendo poi di agire in giudizio.

 

La condotta parassitaria e sleale di International Flora

Il Tribunale di Bari ha evidenziato come la società International Flora srls utilizzava, per la promozione dei propri servizi, il marchio “Interflora”, di cui la società ricorrente risultava titolare, per mezzo del servizio Google Ads . Tale pratica, che, in linea di principio, potrebbe anche non risultare illegittima, tuttavia, nel caso di specie, “ realizzava un effetto confusorio, tale da escludere ogni sua legittimità e da consentire, invece, alla titolare del marchio (ricorrente) di vietare – anche ai sensi di quanto disposto agli artt. 5, n. 1 rubrica 89/104 e 9, n. 1, lett. c) reg. 40/94 – alla resistente di far apparire, a partire dalla keyword identica al proprio marchio, un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato” .

Nella vicenda in esame il pregiudizio al marchio “Interflora” ed alla sua notorietà era indubbiamente presente, posto che i consumatori che digitavano all'interno del motore di ricerca Google tale marchio ritrovano tra i vari risultati anche il portale della società concorrente, che offre i medesimi servizi di vendita di fiori e piante online, con consegna a domicilio, in Italia ed all'estero.

Tali elementi hanno comprovato, con sufficiente verosimiglianza, che l'uso del marchio “Interflora” come parola chiave da parte di International Flora pregiudicava, in particolar modo, non solo la funzione essenziale del marchio di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (v. CGUE , 22/09/11 in C-323/09, Interflora, CGUE 12/11/2002 in C-206/01, Arsenal Football Club), ma anche quella di garantire la qualità dei loro prodotti o servizi, con effetto confusorio e pregiudizio dell'affidabilità del marchio.

 

Conclusioni

È indubbio che una delle funzioni principali del marchio sia proprio quella di consentire agli utenti/consumatori che scorrono i vari annunci pubblicati su Internet di distinguere i prodotti e servizi del titolare del marchio da quelli di altra provenienza.

Dunque, in accoglimento del ricorso, è stato ordinato alla società concorrente la immediata interruzione di qualsivoglia utilizzo abusivo del marchio e della parola chiave Interflora” sul motore di ricerca di Google, per promuovere i propri prodotti e/o servizi, con inibizione dell'uso e dell'inserimento della parola chiave “Interflora” come parola chiave negativa sul medesimo motore di ricerca, in aggiunta alla fissazione di una penale di € 500,00 per ogni successiva violazione.

 

Avv. Priscilla Casoni

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