Gli atti negoziali compiuti in violazione della normativa tributaria non configurano nullità civilistica

Gli atti negoziali compiuti in violazione della normativa tributaria non configurano nullità civilistica
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza num. 3170 del 2 febbraio 2023), le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non  implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni e non trovando applicazione, invece, le sanzioni civilistiche.
I fatti e le considerazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte si è si è pronunciata in materia di compravendita di un complesso immobiliare tra società, delle quali una lamentava che l’altra, attraverso l’operazione negoziale di cessione di immobili favore della prima, avesse eluso le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (al fine di beneficiare di una riduzione dell’imposizione fiscale), con conseguente nullità dell’operazione negoziale per illiceità e/o mancanza di causa.

I Giudici della Cassazione, richiamando un orientamento già espresso, affermano invece che la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, “trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione -al fine di individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni-“, e non trova applicazione alcuna sanzione di nullità o annullabilità del negozio, che rimane valido ed operante sul piano civilistico nei rapporti tra le parti contraenti.

Si precisa poi, quale conseguenza possibile, che, al fine della regolare applicazione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a promuovere azione civile per far dichiarare la simulazione assoluta o la simulazione relativa dei contratti stipulati dal contraente/contribuente o la nullità per frode alla legge, ivi inclusa la legge tributaria, dovendo fornire la relativa prova.

Conclusioni

L’elusione della normativa tributaria (per atti negoziali compiuti per beneficiare, evidentemente, di un trattamento fiscale più vantaggioso) opera esclusivamente nei confronti  dell’amministrazione finanziaria, che ha il potere anche di riqualificare i negozi giuridici assoggettandoli al trattamento fiscale corretto ovvero interpretando e qualificando, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti giuridici dei vari contratti.

Essa non si sovrappone al piano della  validità civilistica del contratto nei rapporti tra le parti contraenti. In materia contrattuale, bisognerà, quindi, vedere se vi è abuso del diritto in senso civilistico, ovvero avendo riguardo agli obblighi di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti, con eventuale nullità del contratto ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. (“In altri termini, nella materia contrattuale, l’abuso del diritto verte nei rapporti tra le parti e non trova applicazione a tutela di interessi terzi estranei alle parti stesse, venendo in rilievo solo l’uso distorto di un potere connesso alla titolarità di un diritto e non, come nel campo tributario, la tutela di un interesse pubblico proprio dell’amministrazione finanziaria”).

Avv. Paola Cattorini

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