Giurisdizione. Intervengono le Sezioni Unite

Giurisdizione. Intervengono le Sezioni Unite
Avv. Daniele Franzini Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sono quelle al momento dell'instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto sottoscritto dalle parti; in ogni caso, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l'attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconduca il contratto suindicato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 4.3.2019, n. 6280. La Suprema Corte ha deciso in ordine ad un ricorso proposto da un istituto di credito di diritto svizzero, avverso la sentenza con la quale la Corte territoriale aveva affermato la giurisdizione italiana, a discapito del Giudice di Lugano, in ordine ad una controversia avente ad oggetto l’azione risarcitoria proposta da un consumatore, in relazione agli inadempimenti posti in essere dalla banca nella esecuzione e gestione di due contratti di conto corrente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’istituto di credito, affermando la sussistenza della giurisdizione italiana, anche in virtù della Convenzione di Lugano del 2007, sulla base del principio per cui le condizioni da valutarsi al fine della giurisdizione sono quelle al momento dell'instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto. Sicché per l’individuazione del foro del consumatore, attraverso la determinazione del suo domicilio, rileva esclusivamente il momento di proposizione della domanda e non già di quello di conclusione del contratto. Inoltre, ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 15 e del primo paragrafo dell'articolo 16 di detta Convenzione, deve ritenersi sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l'attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa.
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