Dall’ 11 dicembre scorso è in vigore la nuova legge anticorruzione “Sapin II”, che introduce alcune novità rilevanti che impattano i contratti commerciali tra PMI.
La nouvelle convention unique - Dal 1 gennaio 2017, gli accordi quadro fra fornitori e distributori (la “convention unique”, art. l. 441-7 del Code de commerce), potranno avere una durata di massimo 3 anni, prevedendo obbligatoriamente meccanismi di revisione dei prezzi attraverso il rinvio a uno o più indici pubblici, che riflettano l’andamento del costo dei fattori di produzione. Tali accordi dovranno essere conclusi, inoltre, entro il 1 marzo dell’anno in cui entrano in vigore tra le parti.
Nuovi termini di pagamento per le PMI che esportano fuori dall’UE - Al fine di sostenere la competitività dell’export delle micro/piccole e medie imprese francesi (la misura non si applica infatti alle società di grandi dimensioni), il termine massimo per il pagamento di beni - non soggetti al regime IVA - destinati all’esportazione verso paesi extra-europei è stato portato da 60 a 90 giorni. Il nuovo termine, da considerarsi eccezionale, dovrà essere approvato espressamente dalle parti nel contratto; inoltre, per evitare che si traduca in pratiche abusive, la legge ha previsto l’inasprimento della relativa sanzione amministrativa che passa da 375.000 a 2 milioni di euro per le persone giuridiche, che diventano 4 milioni in caso di recidiva, quest’ultimo punto è tuttavia sottoposto al momento ad un giudizio di costituzionalità.
Tre nuove pratiche restrittive - La legge ha introdotto, infine, tre nuove pratiche restrittive della concorrenza. Le prime, rientranti in una lista “nera”, dovranno considerarsi sempre vietate quando riferite ad un accordo quadro pluriennale: clausole sulla revisione dei prezzi che facciano riferimento a uno o più indici pubblici non direttamente connessi con il prodotto o il servizio oggetto dell’accordo, e clausole che assoggettino una parte a penali in caso di ritardi nella consegna, dovuti a forza maggiore. Finiscono, invece, nella lista “grigia”, e quindi sottoposte ad un giudizio di validità caso per caso, la partecipazione, non giustificata da un comune interesse e senza un apporto proporzionale, al finanziamento di un’operazione di promozione commerciale. A chiusura, la legge prevede inoltre che, in presenza di pratiche restrittive della concorrenza, la sanzione amministrativa a carico delle società passa da 2 milioni a 5 milioni di euro.