Fotografie “artistiche” versus fotografie semplici. Il Tribunale di Roma torna sul tema

Fotografie “artistiche” versus fotografie semplici. Il Tribunale di Roma torna sul tema
Con sentenza dell'11 marzo 2021 il Tribunale di Roma è tornato sul tema della qualificazione di una fotografia in termini di fotografia artistica, ovvero di fotografia semplice, stabilendo che il carattere artistico può essere conferito esclusivamente nel caso in cui sia rinvenibile un carattere creativo e la realizzazione fotografica sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale.
 
La vicenda

La vicenda ha avuto origine a seguito della pubblicazione non autorizzata da parte di un imprenditore per finalità pubblicitaria di una fotografia che ritraeva una zona del centro storico della città di Frosinone ripresa in orario notturno ea colori.

Parte convenuta faceva ricondurre la legittimità della pubblicazione alla circostanza che la fotografia oltre a rientrare nel novero delle fotografie semplici, sarebbe stata estratta da altra pagina facebook all'interno della quale era stata pubblicata senza alcun riferimento ai dati del fotografo.

 
La decisione

Il tribunale ha preliminarmente stabilito che alla fotografia oggetto di controversia non potesse essere conferito carattere creativo in quanto, per quanto potesse emergere una cura nell'inquadratura del centro storico di Frosinone, la capacità di cogliere in modo efficace l'oggetto fotografato e l'utilizzazione di tecniche che fanno in modo che l'oggetto riprodotto sembri quasi un dipinto invece che una foto, non avrebbero comunque potuto trarsi quei caratteri di originalità e creatività tali da essere considerati prevalenti sull'aspetto tecnico utilizzato per realizzare la fotografia medesima.

Nonostante tali conclusioni il tribunale ha comunque ritenuto che le caratteristiche della fotografia oggetto di contesa la rendessero non una mera foto di oggetti materiali inquadrabile tra le opere fotografiche tutelabili ex art.87 e seguenti LDA, e ciò, in considerazione della ricerca della qualità dell' inquadratura e dell'effetto cromatico scaturente dall'elaborazione tecnica della foto.

I giudici hanno applicato alla fattispecie concreta la tradizionale catalogazione tra: fotografie che ricadono sotto la previsione dell'art.2 n. 7 LDA e che godono della tutela d'autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 ess. e fotografie semplici , ossia le " immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale ", prive del carattere creativo.

Affinché si possa distinguere tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, è stato ribadito che bisognerebbe “ verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe ”. Secondo i giudici, “la fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limita a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell'”.

Peraltro, la pubblicazione non autorizzata della fotografia ha comportato la lesione del diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia (ex art.88 LDA), e la conseguente lesione dei diritti patrimoniali connessi al predetto diritto di utilizzazione e la circostanza che la fotografia non conteneva l' indicazione del sito dell'autore (a seguito di probabile taglio della parte inferiore della foto) non avrebbe escluso la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet avrebbe dovuto effettuare adeguati accertamenti al riguardo.

 

Avv. Silvia Perra

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