Avv. Daniele Franzini
In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace all'obbligo della forma scritta, a norma degli artt. 23, comma 1, D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 14.6.2019, n. 16106.
La Suprema Corte si è pronunciata (tra l’altro), in ordine al motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell'art. 23 T.U.F. in tema di forma dell'ordine di acquisto; la censura riguardava l’affermazione del giudice di appello incentrata sulla tacita rinuncia da parte dell’investitore al requisito di forma pattuito con riferimento ai singoli ordini relativi alle diverse operazioni finanziarie.
La Corte ha premesso che, in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c.
Nel caso di specie la Corte di merito, in presenza del vincolo di forma scritta previsto nel contratto quadro, aveva fatto applicazione del principio per cui il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, onde, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi.
A dire della Suprema Corte però ciò che rileva è la soggezione del contratto quadro all'obbligo della forma scritta, la qual cosa rende necessario verificare se la pattuizione che si assuma conclusa per fatti concludenti investa un elemento essenziale del contratto, giacché in detti contratti la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma, se pure nella sola parte riguardante gli elementi essenziali del negozio; con la conseguenza che, laddove la clausola che programma la forma dei successivi atti o contratti sia da qualificare elemento essenziale del contratto assoggettato all'obbligo di forma, essa non potrà essere modificata con un accordo concluso verbis tantum o per fatti concludenti.
Ciò posto, la Cassazione ha concluso che alla stregua dell'art. 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998 - per cui il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni - l'obbligo di forma posto dall'art. 23, comma 1, TUF trova puntuale specificazione con riguardo alla pattuizione relativa alla formulazione dei c.d. ordini di investimento, da considerarsi come elemento essenziale del contratto quadro; dovendo tale pattuizione essere redatta per iscritto, essa non può essere allora revocata o modificata per facta concludentia.
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