Avv. Daniele Franzini
Il debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Lo ha stabilito la S.C. con la sentenza n. 20998 del 23.8.2018 con specifico riferimento al tema della riscossione coattiva delle imposte dopo aver ribadito che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale a condizione che l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia.
In particolare, gli Ermellini erano stati chiamati a pronunciarsi in merito alla domanda avanzata dal debitore nei confronti di Equitalia di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’iscrizione, a suo dire illegittima, di due distinte ipoteche su immobili rientranti nel fondo patrimoniale dal medesimo costituito anni prima.
Le ipoteche erano state iscritte dalla società di riscossione per importi dovuti in virtù di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada e per omesso pagamento di tributi. Secondo il debitore, l’iscrizione ipotecarie era da ritenersi illegittima essendo i debiti estranei ai bisogni della famiglia e la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ne ha condiviso il ragionamento.