Avv. Daniele Franzini
L’onere della prova dell’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: ove sia proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito nei confronti di quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4264 pubblicata in data 13 febbraio 2019.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in relazione ad una controversia originata dall’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ., dai coniugi ricorrenti nel corso di un processo di esecuzione per espropriazione forzata promosso dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti su beni da essi costituiti in fondo patrimoniale, dei quali i medesimi hanno sostenuto l’impignorabilità, ha precisato che i ‘bisogni della famiglia’ devono essere intensi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
Anche un debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendo essere accertato che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
La Corte di Cassazione ha, conclusivamente, rigettato il ricorso e confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto contratti per i bisogni della famiglia i debiti fiscali IRPEF scaturenti dall’accertamento induttivo di un maggior reddito da partecipazioni societarie rispetto a quello dichiarato, già idoneo a soddisfare i bisogni della famiglia, stante l’assenza di prova contraria, il cui onere gravava sui debitori.
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