La sottoscrizione elettronica qualificata o digitale è ora necessaria solo nei casi espressamente previsti dal codice civile – non anche per i contratti con gli intermediari finanziari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 9413/2021 pubblicata il 9 aprile 2021.
Firma digitale e Firma elettronica “semplice”
A differenza della firma elettronica “forte” o meglio definita dal legislatore “digitale”, rilasciata da un soggetto con specifiche capacità professionali, per ottenere una firma elettronica leggera o “debole” è sufficiente un User ID e una password che, associati ad altri dati elettronici, consentono una autenticazione informatica.
Negoziazione in Covered warrant online – “point and click”
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame ha introdotto una importante novità in tema di firma elettronica asserendo che la firma elettronica leggera è sufficiente a perfezionare online il contratto bancario e di investimento. Pertanto ai fini del perfezionamento di un contratto bancario, è sufficiente che l’utente, acceda alla propria area riservata su home banking, mediante la modalità “point and click” e vi apponga una mera firma elettronica. Se da un lato però la firma elettronica leggera soddisfa senz’altro il requisito della forma scritta, la firma digitale, che equivale a sottoscrizione autografa, rimane pur sempre necessaria al fine di attribuire al contratto efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.
Conclusioni
Se da un lato l’utilizzo della firma elettronica costituisce un sicuro passo in avanti nell’auspicabile cammino verso la digitalizzazione dei procedimenti aventi valore legale, dall’altro lato presta il fianco ad alcune critiche, tra cui il rischio connesso al furto d’identità digitale, fenomeni di phishing e problemi connessi ai processi di cybersecurity.