Fideiussione omnibus

Fideiussione omnibus
Avv. Daniele Franzini Con riferimento alle clausole del contratto di fideiussione omnibus, di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI, e all’accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza, in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1190, il provvedimento n. 55 adottato dalla Banca di Italia in data 22 maggio 2005 possiede “un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale”. Pertanto, il giudice di merito dovrà apprezzare il contenuto complessivo del contratto di fideiussione e dovrà, di conseguenza, valutare la coincidenza delle clausole contrattuali con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva contenute nello schema ABI. Infatti, ai fini dell’inefficacia delle clausole di un contratto di fideiussione di questo tipo, rileva il fatto che, attraverso di esse, si realizzino gli effetti della condotta illecita. Lo ha stabilito la I Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21878 del 22 maggio 2019.
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