In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca, il creditore ipotecario non deve essere ammesso al passivo

In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca, il creditore ipotecario non deve essere ammesso al passivo

In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca, il creditore ipotecario non deve essere ammesso al passivo. Nel dettaglio, nell'ipotesi in cui l'imprenditore sia stato dichiarato fallito dopo aver prestato garanzia a vantaggio del creditore non proprio, il creditore titolare di un diritto di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento (beni costituiti in garanzia dei crediti vantati verso debitori diversi dal fallito) non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, in quanto detto procedimento non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito.

Per la realizzazione del proprio diritto di credito in sede esecutiva il creditore ipotecario deve avvalersi della procedura di espropriazione contro il terzo proprietario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2540/2016 dello scorso 9 febbraio.

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