Avv. Flaviano Sanzari
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40083 depositata lo scorso 6 settembre, ha ribadito che costituisce condotta diffamatoria – nello specifico, nei confronti dell'ex compagna e madre della figlia – la pubblicazione da parte del ricorrente di contenuti offensivi tramite la bacheca di Facebook, in quanto anche in tal caso sussiste il requisito della comunicazione con più persone, per l’accessibilità dei suddetti contenuti a tutti quelli che possono vedere il profilo. Tanto che la diffamazione, in simili ipotesi, deve altresì ritenersi aggravata, proprio perché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Peraltro, precisa la Cassazione, non vi è dubbio che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo Facebook sia la condivisione di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social.
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