Il d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81, il cd Jobs Act, ha introdotto ai sensi dell’art. 2 le collaborazioni etero–organizzate alle quali si applicano le tutele del rapporto di lavoro subordinato.
La norma in esame, sin dalla sua introduzione, ha suscitato non pochi interrogativi interpretativi circa il suo ambito di applicazione e, da ultimo, rispetto la compatibilità/incompatibilità delle norme dello statuto dei lavoratori.
Un rapporto di “collaborazione”, in primo luogo, può essere definito come etero–organizzato ogni qual volta la prestazione di lavoro sia resa con carattere della personalità, della continuità e, per l’appunto, sia etero–organizzata: è il committente/datore di lavoro a stabilire unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione, nonché i tempi e i luoghi di lavoro.
Pertanto, qualora ricorrano tali elementi la collaborazione potrà dirsi etero–organizzata e troveranno applicazione le tutele applicabili al lavoratore subordinato tra le quali l’equiparazione del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti e la disciplina previdenziale e assistenziale.
La nota sentenza della Corte di Cassazione legata fenomeno “riders”, la n. 1663 del 24 gennaio 2020, individua gli elementi caratterizzanti e qualificanti l’etero – organizzazione. La Corte afferma, che “quando l’etero-organizzazione accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione rende il collaboratore comparabile ad un lavoro dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Nella realtà fenomenica non si assiste alla scelta del datore di lavoro di stipulare una collaborazione etero–organizzata. La ragion d’essere della disciplina in esame è stata quella di far fronte alla moltitudine di rapporti di lavoro che non possono essere qualificati né come autonomi né come subordinati e che rientrano in un vide juridique colmato dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
Restano in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione della disciplina dell’etero–organizzazione, tra le altre, le collaborazioni di professioni intellettuali, e anche le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedano l’applicazione di discipline specifiche e non trova applicazione nella pubblica amministrazione.
Discorso a sé è invece quello riguardante il lavoro autonomo economicamente dipendente, che è privo del carattere dell’etero–organizzazione delle prestazioni.
Ciò che caratterizza il lavoratore autonomo economicamente dipendente è la dipendenza “economica” nei confronti del committente.
In questo caso con la l. n. 81/2017, art. 3 co. 4° il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 192 del 1998 volta a garantire il lavoratore da “abusi” indiscriminati.
Avv. Nicoletta Di Lolli