Estratto conto della banca. Efficacia probatoria

Estratto conto della banca. Efficacia probatoria
Avv. Daniele Franzini In materia di rapporti di conto corrente, se l'estratto conto prodotto dalla banca non risulta debitamente comunicato al correntista o dallo stesso è stato tempestivamente contestato, ai sensi dell'articolo 1832 c.c., il documento perde il valore probatorio privilegiato previsto da tale norma, ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova, a mente degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 22551 del 25 settembre 2018. Secondo gli Ermellini, la violazione dell'articolo 2697 c.c. si configura quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi in capo a una parte diversa da quella che ne era onerata, sulla base della differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Detta violazione può, invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, fermi restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio. Pertanto, non viola la norma del codice la decisione del giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Tale attività valutativa, infatti, rientra fra i poteri riconosciuti al giudice di merito dall'art. 116 c.p.c. (difatti rubricato "valutazione delle prove"), che si può assumere violato solamente quando i principi del libero convincimento e del prudente apprezzamento siano disattesi in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, venga valutata secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a un diverso regime.
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