Estratti conto incompleti. CTU ammissibile

Estratti conto incompleti. CTU ammissibile
Avv. Daniele Franzini E’ ammissibile il ricorso alla CTU ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo. Se infatti è vero che, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Tuttavia, non è vietato al giudice del merito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell’esito della CTU, che è come tale una questione di fatto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14074 dell’1.6.2018. Quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante; ciò in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze ed elementi non provati dalla parte che li allega, non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l’andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E’ del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo, possa effettuarsi solo con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche.
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