Estinzione anticipata del contratto di finanziamento e riduzione dei costi connessi

Estinzione anticipata del contratto di finanziamento e riduzione dei costi connessi
Con ordinanza n. 14836 pubblicata in data 28 maggio 2024, la Corte di Cassazione si pronuncia sul tema del rimborso dei costi, non ancora maturati, connessi ad un contratto di finanziamento di cui viene richiesta l’estinzione anticipata.

Il caso oggetto dell’ordinanza in commento trae origine dalla richiesta del mutuatario alla restituzione delle somme di denaro quali commissioni bancarie e costi di intermediazione non maturati dall’intermediario a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento al consumo.

In particolare, il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea e condannato l’intermediario al pagamento delle some richieste.

Tale decisione è stata successivamente impugnata dall’intermediario, poi vittorioso all’esito del gravame.

Così il mutuatario ha promosso ricorso per Cassazione denunciando in particolare l’error in iudicando commesso da Tribunale di Napoli (in funzione di giudice del gravame) per non aver correttamente individuato la normativa di settore regolatrice della materia.

La disciplina di riferimento applicabile al caso è contenuta nell’articolo 125-sexies del T.U.B. il quale da diritto al mutuatario-consumatore sia di estinguere anticipatamente il finanziamento sia di vedersi ridotti, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, gli interessi e i costi compresi nel costo totale del credito.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato, evidenziando che la finalità dell’articolo 125 del T.U.B., attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE che prevedono il diritto del consumatore ad equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di adempimento anticipato del contratto, è proprio quella di consentire al consumatore, una tutela piena nei casi di adempimento anticipato del contratto.

A riprova di tale interpretazione la Corte richiama anche l’interpretazione fornita dalla CGUE nella sentenza “Lexitor” nella quale si specifica che la riduzione del costo totale del credito deve riguardare gli interessi ed i costi.

L’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione dovesse essere limitata ai soli costi presentati dal mutuante come costi dipendenti dalla durata del contratto dal momento che tale distinzione è di solito unilateralmente formulata dalla banca.

Avv. Mattia Collalti

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