Espropriazione per pubblica utilità del bene immobile pignorato

Espropriazione per pubblica utilità del bene immobile pignorato
Se al momento della trascrizione del decreto di esproprio sul bene espropriato risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare, l’evento espropriativo determina una situazione in cui deve ritenersi venuto meno sia il diritto oggetto dell’espropriazione forzata, ovvero la proprietà del bene in capo al debitore espropriato per pubblica utilità, sia il diritto di azione esecutiva esercitato dal creditore dell’espropriato sul bene. Il Giudice dell’Esecuzione, una volta avuta conoscenza dell’evento espropriativo (ovvero dell’avvenuta trascrizione del decreto di esproprio), deve d’ufficio prendere atto sia del venir meno dell’azione esecutiva, sia del venir meno del suo oggetto, cioè la proprietà del bene. La ricaduta sul processo esecutivo è quella della constatazione del verificarsi di un evento che assume carattere oggettivamente impeditivo della prosecuzione del processo esecutivo con conseguente estinzione della pretesa esecutiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 21591 del 19.9.2017.
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