Esecuzione presso terzi. Fallimento del debitore

Esecuzione presso terzi. Fallimento del debitore
Avv. Daniele Franzini In caso di sopravvenuto fallimento del debitore assoggettato ad espropriazione presso terzi, il creditore, in applicazione del principio della par condicio creditorum, non può più pretendere il pagamento di quanto dichiarato dal terzo ed assegnato dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di assegnazione. Il pagamento eventualmente effettuato dal debitor debitoris in favore del creditore procedente diviene inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5489 del 26 febbraio 2019. La Suprema Corte ha sottolineato che l’anteriorità temporale dell’assegnazione è priva di rilevanza, in quanto, essendo l’assegnazione disposta ‘salvo esazione’, la stessa non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente. Ne consegue che l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ovvero ad un pagamento che, ove eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, sarebbe sanzionato con l’inefficacia. Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, deve ritenersi violato non solo in ipotesi di pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile un qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, seppur indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo. In tale ultima categoria rientra il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell’assegnazione coattiva del credito, la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori