Esecuzione forzata e comunione legale

Esecuzione forzata e comunione legale
Avv. Daniele Franzini È improcedibile l’esecuzione a carico di un bene immobile in comunione legale per debiti personali di un solo coniuge, quando la procedura non sia stata promossa e l’atto di pignoramento non sia stato trascritto nei confronti di entrambi onde consentire lo scioglimento della comunione e il diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso. Lo ha stabilito il Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 22543 pubblicata il 18 ottobre 2019. La comunione legale tra i coniugi è una comunione finalizzata alla tutela della famiglia e costituisce una “comunione senza quote” ovvero entrambi i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono. Per tali motivi questo tipo di comunione può sciogliersi nei solo casi previsti dalla legge e indipendentemente dalla volontà dei singoli coniugi.
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