Per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare valgono i limiti posti dal titolo esecutivo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 9280 dell’11 aprile 2017, mediante la quale ha stabilito che l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente.
In applicazione del principio statuito, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli esecutati, i quali assumevano che, nell’ambito di un’esecuzione volta ad eliminare un illegittimo scolo delle acque piovane da essi realizzato, i lavori di ripristino, pur conformi al contenuto del titolo esecutivo, non erano stati eseguiti a regola d’arte per essersi limitato l’ausiliario nominato dall’ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, così impedendo il deflusso delle acque e provocando l’allagamento dell’immobile di loro proprietà.
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