Avv. Daniele Franzini
In data 17.3.2020 è entrato in vigore il cd. Decreto “Cura Italia”, con cui sono state varate misure economiche per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Con il Decreto n. 18/2020 il Governo ha introdotto delle misure economiche a sostegno della liquidità delle piccole-medie imprese. In particolare, tali misure intervengono su due fronti principali: (i) limiti alla revoca degli affidamenti e sospensione dei mutui e (ii) potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
L’art. 56 del Decreto prevede specifiche agevolazioni finanziarie straordinarie, limitatamente alle PMI con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020, e con sede legale in Italia, che comunichino (mediante apposita autocertificazione) a banche o ad intermediari finanziari di “avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. In riferimento alle predette PMI, il Decreto impedisce, per tutto l’arco temporale dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, la revoca delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (come ad esempio, linee di cassa, anticipo fatture/Export/Contratti, linee di factoring).
Inoltre, il Decreto proroga i prestiti non rateali facenti capo a tali PMI fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza necessità di alcuna formalità.
Infine, il Decreto sospende fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing. In virtù di tale sospensione, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato in modo tale da scongiurare nuovi o maggiori oneri a carico di entrambe le parti.
L’art. 49 del Decreto riguarda, invece, il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI. Il Decreto prevede che per la durata di 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020) la garanzia del Fondo è gratuita, di conseguenza, è sospeso l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso.
L’importo massimo garantito per singola impresa è aumentato a 5 milioni di euro con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia.