Avv. Daniele Franzini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità, diventano operative le misure a supporto delle imprese. Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese è stato trasformato in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria.
E’ previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre linee guida:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
Nel dettaglio, queste le nuove regole del Fondo valevoli fino al 31 dicembre 2020:
- gratuità della garanzia;
- estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato;
- estensione automatica della garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19;
- garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
- estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020;
- garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
- nessuna commissione nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
- possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
- anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo;
- potenziamento delle garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500 milioni di euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
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