Emergenza Covid-19. Atto di precetto

Emergenza Covid-19. Atto di precetto

Avv. Daniele Franzini

La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione). Tale sospensione quindi si applica anche ai termini dell’atto di precetto.

Lo ha precisato, con la relazione n. 28 dell’1.4.2020, la Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, che ha chiarito i primi dubbi interpretativi, ha ribadito l’orientamento secondo cui la nozione di “termine processuale”, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, “non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.

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