Efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società

Efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6438 dell’8 ottobre 2020, ha stabilito che, il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società non vincola la società di cui il socio fa parte, ma vincola il socio stesso che ha operato, escludendo che sia possibile, per il socio di maggioranza, poter impegnare la società di cui è parte, senza averne mandato, poiché, diversamente, qualsiasi azionista di maggioranza potrebbe vincolare la società all’assunzione di obbligazioni verso terzi, scavalcando­ l’organo a ciò deputato.
Il caso in esame

La società attrice, costituita in forma di S.p.A. ed il relativo socio di maggioranza, convenivano in giudizio un’altra S.p.A. ed il relativo socio di maggioranza asserendo che, la società attrice aveva stipulato con la convenuta società un patto parasociale della durata quinquennale. Oggetto della convenzione parasociale era una collaborazione tra le società stesse, in ordine all’esercizio dei diritti sociali in seno ad una terza S.p.A., di cui entrambe le società in causa erano socie all’epoca dei fatti. In seguito, il convenuto socio di maggioranza, quale firmatario del patto, rappresentava la volontà di non adempiere più alle convenzioni pattizie, nonostante il richiamo dell’altro paciscente alle conseguenze pregiudizievoli cui il parasocio si sarebbe esposto ed in particolare al pagamento di una penale di considerevole importo. 

Lo svolgimento

Gli attori instauravano il giudizio al fine di sentire accogliere da parte del Tribunale l’istanza di risoluzione per inadempimento del patto parasociale e, conseguentemente, la condanna degli stessi, in solido, al pagamento della penale convenuta tra le parti.

In via preliminare, il convenuto socio di maggioranza eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, in qualità di socio di maggioranza, affermando che egli stesso fosse estraneo alla pattuizione parasociale, perché riguardante unicamente i soci della S.p.A. terza, cui il patto si riferiva. Il convenuto socio di maggioranza contestava, parimenti, la propria legittimazione passiva, ritenendo di non aver assunto obbligazioni in proprio, in quanto non rivestiva la qualifica di socio della società oggetto del parasociale ed in generale negava di aver sottoscritto il patto parasociale, in quanto asseriva che non avrebbe potuto impegnare la società per mancanza di poteri.

La convenuta società si difendeva sostenendo di aver avuto contezza dell’esistenza del patto parasociale solo a seguito di missiva della società attrice e pertanto negava di avere preso parte alla negoziazione ed alla stipula del patto.

La decisione

Il Tribunale di Napoli, argomentando sulla natura dei patti parasociali, ha dapprima chiarito che, con la novella del 2003, il legislatore ha inteso introdurre gli artt. 2341bis e 2341ter del codice civile, per conferire, da un lato, dignità giuridica a tali accordi della cui validità in passato si dubitava, e, dall’altro, ha inteso tipizzare alcuni patti in funzione della loro finalità. Tali patti sono dei contratti atipici aventi carattere complementare rispetto al contratto di società e diretti alla stabilizzazione degli interessi proprietari ovvero alla governance della società, precisando che tali accordi possono essere stipulati in qualunque forma, tra soci ovvero anche tra soci e terzi estranei alla società, difatti, talvolta, tali patti sono elaborati anche secondo lo schema della promessa del fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 Codice Civile.

Il Tribunale di Napoli, accogliendo le istanze delle parti attrici, ha rigettato le eccezioni del convenuto socio di maggioranza, e richiamando una pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. n. 9846/2014), ha ribadito che “non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio e che il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l’adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati affinché l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte”.

Conclusione

Secondo il Tribunale di Napoli, non sussiste alcuna preclusione a che la convenzione parasociale venga sottoscritta oltre che dai soci anche da terzi, posto che l’oggetto del patto sia l’assunzione di obbligazioni in relazione all’esercizio dei diritti sociali all’interno della società. Nessuna norma, quindi, preclude ad un terzo di prendere parte al patto parasociale, non essendo previste limitazioni soggettive, atteso che l’intesa debba vertere sostanzialmente sull’applicazione dei diritti sociali e all’interno della compagine societaria interessata.

Avv. Andrea Bernasconi

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